Legittima, in sede di gravame, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive anche laddove la domanda non costituisca autonomo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado

Credits: Dott. Kevin Tagliarini


Abstract: con la pronunzia n. 35029/2024, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte ha statuito che non è affetta da inammissibilità la richiesta dell’imputato, intervenuta nel corso dell’udienza di discussione del giudizio di gravame, di vedersi applicata la pena sostitutiva ex art. 20 bis c.p., anche nel caso in cui la domanda non sia stata proposta in sede di motivi d’appello originari o aggiunti.



 La vicenda in questione trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Milano che, in data 8 novembre 2023, confermava la sentenza di condanna dei coimputati, in ordine al reato di peculato continuato, pronunziata dal Tribunale di Como, all’esito del giudizio abbreviato.

Sulla base degli atti, infatti, era emerso che i correi, in qualità di Tutore e Protutore dell’interdetto, ufficialmente nominati con Decreto del Tribunale di Milano, si erano appropriati indebitamente delle disponibilità liquide del beneficiario, destinandole all’esclusivo soddisfacimento di bisogni personali.

Avverso la Sentenza di condanna, proponeva ricorso per Cassazione il difensore nominato, articolato in quattro motivi.

Per quanto quivi di interesse, con l’ultimo motivo di impugnazione i Ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle sanzioni sostitutive. In particolare, il difensore si doleva del fatto che la Corte d’Appello di Milano avesse erroneamente ritenuto che l’istanza di applicazione della pena sostitutiva, presentata in sede di conclusioni ex art. 23 bis D.L. n. 137/2020, fosse tardiva.

Il Supremo Consesso, ritenendo infondati i primi due motivi di impugnazione e inammissibile il terzo, confermando, pertanto, la penale responsabilità dei coimputati, giudicava il Ricorso meritevole di accoglimento limitatamente all’applicazione della disciplina della sostituzione della pena detentiva.

Gli Ermellini rilevavano che la sentenza di Cassazione, in virtù della quale il Collegio eccepiva la tardività della richiesta e la conseguente inammissibilità, rappresentasse un arresto isolato nel panorama giurisprudenziale delineato dal Giudice di Legittimità, in merito all’interpretazione della disciplina transitoria di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 150/2022.

La norma in esame, conformemente all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza maggioritaria, stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, nell’ambito dei giudizi d’Appello pendenti al momento dell’entrata in vigore del precitato Decreto legislativo, senza introdurre limitazione alcuna circa la fase in cui formulare l’Istanza e senza che l’omessa formulazione della domanda nei motivi nuovi o aggiunti dell’Atto d’Appello ne determini l’inammissibilità.

Alla luce di quanto sopra, il Supremo Giudice ribadiva che, ai fini della concessione delle pene sostitutive, ai sensi dell’art. 20 bis c.p., è necessaria una richiesta dell’imputato da formularsi, comunque, al più tardi, entro l’udienza di discussione dell’Appello[1].

Ebbene, atteso che i coimputati, avevano tempestivamente presentato domanda di applicazione della sanzione sostituiva, ancorché generica, il Giudice di Legittimità annullava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, perché valutasse discrezionalmente l’ammissibilità dell’istanza di concessione della pena sostituiva ex art. 20 bis c.p.  


[1] In senso conforme, Corte di cassazione, Sezione Quarta, Sentenza n. 4934 del 23.01.2024; così anche Corte di cassazione, Sezione Sesta, n. 33027 del 10.05.2023


 Credits: Dott. Kevin Tagliarini