Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /datastore/componenti.flaviofazio.com/html/scrittori/blogpost/function.php on line 302
Abstract
La sentenza Cass., Sez. V pen., n. 10535/2026 chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice nell’accesso alla giustizia riparativa ex art. 129‑bis c.p.p. È esclusa ogni preclusione automatica fondata sulla procedibilità d’ufficio del reato. La Corte censura i dinieghi motivati in astratto sulla gravità dei fatti o sull’assenza di ravvedimento. Il giudice deve svolgere una valutazione concreta sull’utilità del percorso e sull’assenza di pericoli. La decisione si colloca nel solco della ratio della riforma Cartabia.
Con la sentenza n. 10535/2026, la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale interviene in modo netto sul tema dell’accesso ai programmi di giustizia riparativa, offrendo un’importante precisazione applicativa dell’art. 129‑bisc.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia.
La pronuncia prende le mosse da un procedimento per atti persecutori e lesioni personali, nel quale la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di accesso alla giustizia riparativa, ritenendola incompatibile sia con la procedibilità d’ufficio del reato, sia con la gravità, reiterazione delle condotte e assenza di ravvedimentodell’imputato.
La Suprema Corte censura entrambe le argomentazioni.
Nessuna preclusione legata alla procedibilità del reato
In primo luogo, la Cassazione ribadisce che l’art. 129‑bis c.p.p. non limita l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai soli reati procedibili a querela rimettibile. Anche per i reati procedibili d’ufficio, l’istituto è pienamente ammissibile, fermo restando che l’eventuale esito positivo potrà incidere non sull’estinzione del reato, ma sul trattamento sanzionatorio.
Sul punto, la decisione si pone in linea con l’orientamento già tracciato dalle Sezioni Unite n. 5166/2025, richiamate espressamente dalla Corte, che hanno chiarito l’impugnabilità del diniego e gli effetti dell’esito riparativo a seconda del regime di procedibilità.
Il giudice deve svolgere una prognosi concreta, non astratta
Ancora più significativo è il principio affermato in ordine ai limiti del potere discrezionale del giudice. La Cassazione afferma che reiterazione, gravità dei fatti e mancanza di ravvedimento non costituiscono, di per sé, cause ostative automatiche all’accesso alla giustizia riparativa.
Il giudice è tenuto a formulare una valutazione concreta e specifica sull’utilità del programma rispetto al caso concreto e sull’assenza di pericoli per le persone coinvolte o per l’accertamento dei fatti. Un diniego fondato su formule generiche o su valutazioni astratte si traduce in un vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.
La Corte sottolinea, inoltre, la necessaria distinzione tra il giudizio di ammissibilità, riservato al giudice, e il giudizio di fattibilità del percorso, che compete invece ai mediatori del centro di giustizia riparativa.
Un’interpretazione coerente con la riforma c.d. “Cartabia”.
La sentenza si inserisce nel solco di un’interpretazione garantista e funzionale dell’istituto, coerente con la ratio della riforma Cartabia: ampliare gli strumenti di composizione del conflitto senza trasformare la giustizia riparativa in un beneficio premiale condizionato a valutazioni anticipatorie di merito.
Il messaggio è chiaro: il giudice non può utilizzare la gravità del fatto o il giudizio sulla personalità dell’imputato per “filtrare” l’accesso all’istituto, pena lo svuotamento della funzione stessa della giustizia riparativa nel processo penale.



